La fase di costituzione del comitato dei promotori è distinta ed antecedente alla fase di raccolta delle firme. Tale fase preliminare ha lo scopo di attivare le procedure referendarie e di sottoporre la richiesta preliminare alla convocazione della Commissione che valuta “l’ammissibilità del referendum…previamente alla raccolta delle firme“.
La costituzione di un comitato non richiede alcuna formalità, come da Regolamento, salvo l’atto scritto e una dimensione minima.
Per concludere, non è necessario che le firme del Comitato siano autenticate.
L’articolo 6 del Regolamento Comunale stabilisce che “i cittadini che intendono promuovere un referendum procedono con la sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un comitato di promotori…“
Il Comitato dei promotori, per i Referendum su galleria e depuratore consortile, il cui coordinatore è il prof. Mario Civale, è sottoscritto da 78 elettori del comune di Maiori.
Per entrambi i quesiti, la relativa ipotesi progettuale in concreto elaborata – questa solo oggetto dei quesiti referendari – non è “vincolata da leggi nazionali o regionali” ed ha ad oggetto “opera pubblica e infrastrutture” da realizzare su territorio comunale.
Pertanto a norma di Statuto il referendum è consentito.
Il quesito sul depuratore consortile chiede che vangano abrogate le deliberazioni comunali n. 27 del 20/06/2016, n. 59 del 18/12/2017, n. 8 del 22/06/2020, n. 49 del 12/10/2021, n. 38 del 31/05/2022, n. 55 del 15/09/2022 nonché tutti gli ulteriori provvedimenti, atti di indirizzo, delibere, determine, assensi, protocolli di intesa od atti amministrativi comunque denominati nella parte in cui autorizzino esplicitamente od implicitamente le relative opere ed appalti.
Si tratta solo degli atti relativi al progetto del depuratore consortile in area Demanio. Come specificato dal quesito, chiediamo che i documenti in esame vengano abrogati nella parte relativa ad autorizzazioni di opere ed appalti.
Le abrogazioni richieste nei quesiti referendari sono ben delimitate solo nella parte in cui autorizzano opere ed appalti e non producono effetti retroattivi né ripristinano norme o progettazioni abbandonate in passato. Questo significa, per il depuratore, che l’annullamento riguarda solo le delibere attuali che autorizzano le opere contestate e non nella parte in cui revocano le precedenti progettazioni; quindi senza interferire con decisioni precedenti o creare vuoti normativi che potrebbero ripristinare vecchi progetti.
Nel contesto delle abrogazioni parziali richieste coi quesiti referendari non si pongono questioni di retroattività o reviviscenza delle delibere precedenti.
Retroattività: Nel diritto, la retroattività si riferisce alla capacità di una norma o di un atto amministrativo di avere effetti anche su situazioni o atti precedenti alla sua entrata in vigore. In questo caso, si afferma che le abrogazioni richieste dal referendum non sono retroattive. Quindi, non hanno l’effetto di invalidare gli atti o le decisioni passate che sono già state eseguite o approvate in conformità con la normativa in vigore al momento.
Reviviscenza delle norme o delle delibere precedenti: Il termine “reviviscenza” si riferisce alla possibilità che norme o delibere precedentemente abrogate o superate ritornino in vigore. L’abrogazione parziale proposta non comporta la “reviviscenza” di norme o progettazioni precedentemente abbandonate.
In altre parole, eliminando le delibere attuali, non si ripristinano automaticamente quelle precedenti, ma si annullano solo le parti delle delibere che autorizzano specificamente le opere pubbliche contestate.
I quesiti referendari riguardano solo idee di progetto che, al momento, vedono progetti definitivi non ancora assentiti da tutti gli Enti competenti. Tali ipotesi progettuali risultano attivate su iniziativa e per competenza esclusiva dell’Ente comunale tramite delibere di Consiglio Comunale espressamente approvate. Nel caso del depuratore il Comune ha approvato dapprima delibera di indirizzo con cui demanda alla Provincia (quale Ente attuatore) la delocalizzazione dell’impianto dal centro cittadino e, poi, ulteriori delibere con cui di fatto aderisce implicitamente all’ipotesi di depuratore consortile in area Demanio senza alcuna autorizzazione espressa del Consiglio comunale e della Commissione paesaggistica.
L’ipotesi progettuale in concreto elaborata – questa solo oggetto dei quesiti referendari – non è “vincolata da leggi nazionali o regionali” ed ha ad oggetto “opera pubblica e infrastrutture” da realizzare su territorio comunale. Pertanto a norma di Statuto il referendum è consentito.
Il quesito sulla galleria Maiori-Minori chiede che vangano abrogate la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 22/06/2020, le delibere di Giunta Comunale n. 108 del 23.05.2017, n. 1 del 10.01.2020, n. 55 del 13/05/2020 nonché tutti gli ulteriori provvedimenti, atti di indirizzo, delibere, determine, assensi, protocolli di intesa od atti amministrativi comunque denominati nella parte in cui autorizzino esplicitamente od implicitamente le relative opere ed appalti.
comitato@referendumpopolaremaiori.it